Imposta soggiorno_pagina informativa - Comune di Castel Maggiore

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IMPOSTA DI SOGGIORNO
COSA C'E' DA SAPERE
Cos'è l' imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno (IDS) è un’imposta applicata a tutti coloro che non risiedono nel Comune di Castel Maggiore e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale.

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Castel Maggiore con delibera del Consiglio Comunale n. 031 del 29 Giugno 2022 ha istituito l’imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento in vigore dal 1° Gennaio 2023.

 

Chi deve pagare e quando si paga

CHI - Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Il soggetto passivo corrisponde l’Imposta di soggiorno al gestore della struttura, che rilascia quietanza delle somme riscosse.

QUANDO - L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". In alternativa, i gestori della struttura potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

 

COME SI CALCOLA 
Come si calcola
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è loro graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della classificazione. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla Legge Regionale sul turismo (L.R. 32/2014). In funzione del tipo e della categoria della struttura l’Amministrazione ha adottato queste tariffe:
 
Strutture alberghiere, all’aperto e extra alberghiere
· Fascia 1 da € 1,00 fino a 74,99 tariffa € 1,00
· Fascia 2 da € 75,00 fino a 99,99 tariffa € 1,50
· Fascia 3 pari e oltre € 100,00 tariffa € 2,00
 
Le tariffe sovrastanti sono da intendere per persona e devono essere moltiplicate per il numero di pernottamenti, fino a un massimo di 5 consecutivi. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l’imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

 

Esenzioni
Attraverso il regolamento comunale viene disciplinato il tributo definendo chi deve pagare, ma anche le riduzioni e le esenzioni a cui si ha diritto. 
 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al quattordicesimo anno d’età;
b) i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital
presso strutture sanitarie ed un accompagnatore per paziente;
c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia.
d) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell’ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
f) il personale appartenente alle Forze dell’ordine e alle Forze armate nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che soggiorna per esclusive esigenze di servizio. L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
g) i soggetti che soggiornano a spese dell’Amministrazione comunale;
h) gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all’Università di Bologna, previa esibizione del tesserino universitario;
i) gli autisti di bus turistici.
 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LE STRUTTURE RICETTIVE
Cosa sono tenuti a fare i gestori

Dichiarazione trimestralmente (entro il 30 del mese successivo al trimestre);

Versamentro trimestrale (entro il 30 del mese successivo al trimestre);

Presentazione modello 21 (entro il 30 gennaio anno successivo);

Dichiarazione annuale con modello Ministeriale;

 

Dichiarazione trimestrale e versamento

I gestori, anche se non hanno avuto ospiti e non hanno riscosso denaro, devono presentare la dichiarazione indicando zero pernottamenti imponibili.

I gestori delle strutture ricettive devono versare al Comune di Castel Maggiore l’imposta di soggiorno effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre. Inoltre i gestori hanno l’obbligo di conservare la documentazione e le autodichiarazioni dei propri ospiti per un lasso temporale di cinque anni successivi al soggiorno, anche per eventuali controlli a campione che l’Amministrazione si riserva di effettuare.

I gestori delle strutture ricettive sono i soggetti responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno e sono tenuti a compilare e trasmettere la comunicazione e il versamento entro 30 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:

  • entro il 30 aprile per il I trimestre
  • entro il 30 luglio per il II trimestre
  • entro il 30 ottobre per il III trimestre
  • entro il 30 gennaio per il IV trimestre.

 

Modello 21

I gestori delle strutture ricettive sono incaricati di riscuotere l'imposta di soggiorno e riversare gli importi al Comune; in questa attività gestiscono denaro pubblico e rientrano nella categoria degli agenti contabili; per questo sono obbligati per legge a presentare un rendiconto che sarà esaminato dalla Corte dei Conti.
L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93 e 233 , è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

 

Dichiarazione annuale

La dichiarazione ministeriale deve essere presentata, da parte del gestore, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno d'imposta successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le nuove modalità approvate con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

Ai fini della compilazione è necessario accedere all'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate con lo SPID o, in alternativa, con le proprie credenziali Fisconline o Entratel; 
La modalità di trasmissione transita attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate su un'apposita applicazione.

Le Istruzioni e modello di dichiarazione sono scaricabili al seguente link: Dipartimento Finanze - D.M. 29 aprile 2022

 

Ravvedimento

È ammesso il ravvedimento operoso regolato dall’art. 13 del decreto legislativo 472/1997.

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento) e degli interessi legali maturati.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

 

Come si paga

Il versamento dell’imposta di soggiorno dovrà essere effettuato esclusivamente con il metodo del “PagoPA”, in attuazione all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 85/2005 e del D.L. 179/2012) che prevede l’obbligo di pagamento, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, unicamente tramite la piattaforma pagoPA, utilizzando il link:  https://castelmaggiore.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo. La dichiarazione deve essere compilata anche se nel trimestre di riferimento non si è verificato alcun pernottamento, pertanto sarà sufficiente entrare nel portale e salvare la dichiarazione a 0 (zero).

 

Informativa multilingue

I gestori delle strutture in base all' art. 09 del regolamento hanno l' obbligo di esporre nei propri locali una informativa predisposta anche lingue diverse dall' Italiano. A tal fine viene messa a disposizione una informativa multilingue predisposta dall' amministrazione.

 

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