- Cos'è
Viene dichiarato irreperibile colui che, dopo accertamenti intervallati diretti ed indiretti, risulta irreperibile da almeno un anno. Alcompimento dell'attività di verifica si procede alla cancellazione dall'Anagrafe per irreperibilità accertata delle persone di cui non si conosce l'indirizzo di dimora abituale e di cui non si hanno più notizie dal punto di vista anagrafico. La cancellazione per irreperibilità comporta l'impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica ed i documenti di riconoscimento.
- Note interne
- VISTO
- Chi può richiederlo
L'avvio della procedura può avvenire: - d'Ufficio sulla base di informazioni, pervenute da altri Comuni o Enti, all' Anagrafe. - Su comunicazione scritta e circostanziata pervenuta da privati informati e che abbiano interesse legittimo all'avvio del procedimento di irreperibilità.
- Modalità di Attivazione
- D'Ufficio
- Costi e modalità di pagamento
Nessuna
- Tempi
La durata del procedimento può essere di un anno dall'apertura della pratica, oppure di un anno dalla data accertata di assenza di dimora abituale della persona.
- Dove rivolgersi
Coloro che sono interessati a segnalare l'irreperibilità di altre persone possono rivolgersi direttamente all'Urp, effettuare la segnalazione tramite posta, mail o Pec allegando copia del proprio documento d'identità valido .
- Come si raggiunge
Il provvedimento prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonchè una serie di verifiche intervallate. Qualora gli accertamenti confermino l'irreperibilità si provvederà al deposito del provvedimento di cancellazione per irreperibilità presso l'Ufficio Messi e la successiva comunicazione di chiusura della pratica al richiedente.
- Normativa di riferimento
L. 11228/1954; D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012