- Cos'è
Le licenze di pesca - di tipo B e C - autorizzano i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle acque interne. (E’ valida per la pesca nelle acque interne di tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia – comma 3 art. 11 L.R. 11 del 7.11.12 . Siccome la materia è normata dalla Regione è opportuno , per la pesca fuori dalla Regione Emilia Romagna conoscere le disposizioni in vigore nella zona interessata).
Le disposizioni della legge di cui sopra si riferiscono alle acque interne e cioè le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. (art.2 della L.R.11 del 7.11.12).
- Note interne
- DA VISIONARE
- Chi può richiederlo
Pescatori dilettanti esercitanti la pesca nella acque interne;
Per l'esercizio della pesca professionale bisogna rivolgersi in Provincia
- A chi è destinato
Cittadini che intendono svolgere esercizio di pesca sportiva o ricreativa ; se l'esercizio della pesca è professionale rivolgersi alla Provincia Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell’andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 11/2012.
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
Dal 23.11.12 LA LICENZA DI PESCA SPORTIVA che autorizza l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa è COSTITUITA DALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE in cui sono riportati i DATI ANAGRAFICI DEL PESCATORE( nome e cognome , residenza e via – non importa data nascita), nonché LA CAUSALE DEL VERSAMENTO. LA RICEVUTA deve essere esibita UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO.
La licenza è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalle leggi statali. La livenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
- Documentazione rilasciata
- nessuna.
- Validità documentazione rilasciata
- dipende dal tipo di licenza e dall'importo del versamento che si effettua.
- Costi e modalità di pagamento
ESENZIONI – L.R. 11 del 7.11.2012 art. 14 comma 2
La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi dell’art. 14; d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Tramite bollettino postale sulc/c n. 116400 intestato a “Regione Emilia Romagna-tasse concessioni regionali e altri tributi, causale “licenza di pesca tipo B”,
oppure il versamento può essere effettuato on-line collegandosi al sito: https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-pesca.jsp
- Dove rivolgersi
LICENZA DI TIPO A - durata 10 anni decorrenti dal giorno del rilascio - autorizza l’esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26 della L.R.11 del 7.11.12; - è rilasciata dalla Provincia;
LICENZA DI TIPO B - durata 1 anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione ( E. 22.72) - autorizza i RESIDENTI in Emilia Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi di cui all’articolo 26 della L.R.11 del 7.11.12;
LICENZA DI TIPO C - durata 30 giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione E. 6.82 (onere pari al 30% della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B) - autorizza i residenti in Emilia Romagna e i non residenti all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi di cui all’articolo 26 della L.R.11 del 7.11.12.
- Come si raggiunge
Dal 23.11.12 il Comune non rilascia più la licenza di pesca sportiva .Le licenze di pesca - di tipo B e C - autorizzano i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle acque interne. (E’ valida per la pesca nelle acque interne di tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia – comma 3 art. 11 L.R. 11 del 7.11.12 . Siccome la materia è normata dalla Regione è opportuno , per la pesca fuori dalla Regione Emilia Romagna conoscere le disposizioni in vigore nella zona interessata). Le disposizioni della legge di cui sopra si riferiscono alle acque interne e cioè le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. (art.2 della L.R.11 del 7.11.12).
- Normativa di riferimento
Legge Regionale 10 luglio 1978 n. 23;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 20.03.1979;
Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 11;
Regolamento Regionale 16 agosto 1993 n. 29;
Legge Regionale n. 11 del 7.11.2012 pubblicata sul Bur il 8.11.12 in vigore dal 23.11.12 .
- Note
TESSERINO DI PESCA CONTROLLATA (L.R. 11 del 7.11.2012 art. 15)
I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate “D” devono munirsi del tesserino regionale per la pesca controllata, sul quale è obbligatoria la registrazione delle catture di Salmonidi e Timallidi. Tale tesserino è in distribuzione gratuitamente presso tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna dove scorrono corsi d’acqua classificati “D”.( per l’Emilia Romagna anche nelle acque di categoria C).
Il Comune di Castel Maggiore , dal punto di vista idrografico, ha solo acque di categoria B e non ha acque di categoria C e D.