- Cos'è
Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
La domanda di accesso civico generalizzato può essere redatta in due modi:
- utilizzando l'apposita modulistica presentata in forma scritta o via PEC. Essa viene poi assegnata dall'Unità Operativa Protocollo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto della richiesta
- compilando il modulo online
L'Accesso Civico Generalizzato non è necessariamente motivato, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
- Costi e modalità di pagamento
Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali. Per le tariffe si veda la tabella allegata
- Dove rivolgersi
La richiesta se compilata con modulistica cartacea può essere presentata all'Urp o spedita al Comune mediante pec, fax o email.
- Normativa di riferimento
Art. 5 del D. Lgs 33/2013 Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti
- Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato. Contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale. A norma di legge, contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale