- Cos'è
Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando il modello allegato.
- Chi può richiederlo
Il contribuente che ha diritto al credito. In caso di decesso, il rimborso deve essere richiesto dagli eredi.
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
L'istanza di rimborso deve essere presentata dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- Tempi
Il Servizio Tributi provvede alla verifica della posizione contributiva al fine di confermare o meno il diritto al rimborso. L'esito di tale verifica viene comunicato tramite lettera al contribuente. In caso di accoglimento dell'istanza viene poi successivamente erogato il rimborso ed inviato al contribuente l'Avviso di Rimborso vero e proprio.
- Dove rivolgersi
L'istanza di rimborso può essere presentata fisicamente presso l'URP del Comune, oppure tramite fax o tramite mail all'indirizzo pec dell'ente. Tutti i riferimenti sono indicati sul modulo.
- Come si raggiunge
Il contribuente che ritiene di aver versato un'importo maggiore di quello dovuto, può presentare istanza per ottenere il rimborso del proprio credito.
- Normativa di riferimento
Il comma 164 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 ha stabilito che "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione." Il Regolamento comunale IMU (D.C.C. n. 40 del 31/10/2012) all'art. 18 comma 3 ha stabilito che "Non si dà luogo al rimborso di importo uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato all'art. 13 comma 6 (ammontare complessivo annuo inferiore a 12 euro)." Il Regolamento comunale IMU (D.C.C. n. 40 del 31/10/2012) all'art. 18 comma 3 ha stabilito che "Non si dà luogo al rimborso di importo uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato all'art. 13 comma 6 (ammontare complessivo annuo inferiore a 12 euro)."