- Cos'è
Procedura extragiudiziale, che non si svolge nelle aule dei Tribunali, ma in ambito amministrativo. In alternativa al tradizionale procedimento giurisdizionale, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle relative condizioni, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, con l'assistenza facoltativa di avvocati. La domanda di divorzio può essere proposta trascorsi 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi. Il procedimento si compone di due fasi: nella prima i coniugi si presentano per concludere l’accordo di separazione personale, ovvero l’accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Nella seconda fase, prevista per un termine non inferiore a 30 giorni, i coniugi si ripresentano davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per la conferma dell’accordo : in caso di mancata comparizione delle parti, l’accordo contenuto nel primo atto non avrà alcun valore e si dovrà procedere alla formulazione di un nuovo accordo. Gli effetti della separazione o divorzio decorrono dalla data della sottoscrizione del primo atto.
- Chi può richiederlo
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Volontà concorde delle parti
- Assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ex art.3 c.3 L.104/1992) o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti)
- 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio
- L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ovvero accordi che abbiano contenuto economico, ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio
- Documentazione rilasciata
- Documentazione attestante l’avvenuto adempimento
- Costi e modalità di pagamento
Euro 16,00 a titolo di diritto fisso stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 05/12/2014
- Tempi
Nel procedimento di separazione o divorzio, devono trascorrere minimo 30 giorni dal primo appuntamento in cui viene sottoscritto l’accordo, e il secondo appuntamento in cui viene sottoscritta la conferma di tale accordi; questa pausa si configura come diritto al ripensamento. Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è prevista la fase della conferma dopo non meno di 30 giorni : le modifiche concordate sono immediatamente efficaci.
- Dove rivolgersi
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
- Documenti da presentare
Dichiarazione debitamente compilata
- Normativa di riferimento
Decreto legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014; Legge n. 55/2015; Legge n. 218/1995; regolamento CE 2201/2003; regolamento UE n.1259/2010 divenuto applicabile il 21/06/2012.