- Cos'è
L'Unione Civile può essere costituita da due persone, italiane o straniere, maggiorenni dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che devono presentare congiuntamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro scelta, la richiesta di unione. Il cittadino straniero, che intende costituire unione civile in Italia, deve presentare all'Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del Paese straniero dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.
- Chi può richiederlo
Le parti dichiareranno di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere maggiorenni e dello stesso sesso;
• non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
• non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
• essere capaci di intendere e volere;
• non essere stati condannati, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.
Inoltre, effettueranno la scelta del regime patrimoniale e potranno (ma questa è solo una possibilità offerta alle parti, non un obbligo) scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione.
- Tempi
L'iter precedurale si divide in due fasi:
- Richiesta di unione formalizzata con un processo verbale : l'Ufficiale di stato civile, unitamente alle parti, sottoscrive il processo verbale nel quale viene indicata la data in cui intendono presentarsi per la dichiarazione costitutiva dell'unione;
- Costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile : nella data decisa dalle parti, avverrà la vera e propria costituzione dell'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
- Dove rivolgersi
La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all’Ufficiale dello stato civile di un Comune a scelta, dichiarando le proprie generalità e l’insussistenza di cause impeditive. E’ possibile anche costituire l’unione civile in un Comune diverso rispetto a quello a cui venne presentata la richiesta iniziale, per ragioni di necessità o convenienza.
- Documenti da presentare
- documento di identità delle parti, del testimone di ciascuna delle parti (in fotocopia) e dell'interprete, che deve essere presente qualora la parte interessata non conosca la lingua italiana;
- in caso di cittadini non italiani, il Nulla Osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese;
- dichiarazione in merito alla scelta del regime patrimoniale e all'eventuale modifica del cognome.
- Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n. 76