Per effettuare il trasporto, cremazione e la successiva tumulazione delle ceneri è necessario acquisire l'autorizzazione da parte dell'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza..
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; l
Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.
il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria;
Per la conservazione delle ceneri presso il cimitero di Castel Maggiore è necessario prendere contatti con la società Fenice s.r.l. che gestisce la struttura.
Se non già presentati al momento della denuncia di morte devono essere prodotti:
- Documentazione attestante la volontà del defunto di essere cremato;
- Se il decesso è avvenuto nella abitazione: certificato necroscopico e scheda ISTAT.
- Se il decesso è avvenuto in ospedale, in luogo di cura o in struttura per anziani: comunicazione di avvenuto decesso predisposta dalla struttura, scheda ISTAT e certificato necroscopico.
- Certificazione da cui risulti che la morte non è dovuta a reato ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/1990
- Se il decesso è avvenuto causa COVID, dichiarazioni attestanti le caratteristiche ed il modello di confezionamento del feretro di cui agli Allegati 2 e 3 della Circolare del Ministero della Salute DGPRE-MDS-P 818-11-01-2021
La volontà espressa in vita dal defunto di essere cremato può risultare da:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;