- Cos'è
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare apposita richiesta alla competente autorità consolare italiana del luogo da cui la salma viene estradata, che rilascerà il passaporto mortuario. Il Comune di destinazione della salma verificherà la regolarità del documento e il diritto alla sepoltura nel proprio cimitero.
Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati NON aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare apposita richiesta aalla competente autorità consolare italiana del luogo da cui la salma viene estradata, che rilascerà autorizzazione al trasporto dopo aver acquisito dal Comune di destinazione autorizzazione all'introduzione della salma.
Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, occorre il passaporto mortuario che viene rilasciato dal Comune ove è avvenuto il decesso a seguito di richiesta dell'interssato alla traslazione della salma.
Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati NON aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, occorre l'autorizzazione al trasporto della salma che viene rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
- Codice interno
- A500/0006/O
- Chi può richiederlo
La richiesta può essere effettuata:
- dai parenti del defunto;
- dall'Impresa di Pompe Funebri
- Documentazione rilasciata
- PASSAPORTO MORTUARIO O AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRADIZIONE
- Costi e modalità di pagamento
Una marca da bollo da 16 euro sull'istanza ed un'altra marca da bollo da 16 euro per il passaporto o per l'autorizzazione all'estradizione.
Una marca da bollo da 16 euro per l'autorizzazione all'introduzione della salma.
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Possono essere consegnate le marche da bollo o effettuato il pagamento presso gli uffici
- Dove rivolgersi
Occorre prendere appuntamento con l'ufficiale di Stato civile.L'appuntamento può essere preso attraverso il sito comunale utilizzando il link indicato nell'aposita sezione
- Documenti da presentare
Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino :
a) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui legge ( artt.30-32 e artt. 18-25 DPR 285/90)
b) autorizzazione al seppellimento
c) estratto dell'atto di morte
d) idoneità della cassa al trasporto rilasciata dall'Impresa di pompe funebri
e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate
Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati NON aderenti alla convenzione internazionale di Berlino:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui legge ( artt.30-32 e artt. 18-25 DPR 285/90)
c) autorizzazione al seppellimento
d) estratto dell'atto di morte
e) idoneità della cassa al trasporto rilasciata dall'Impresa di pompe funebri
f) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate
- Normativa di riferimento
R.D. n. 1379/1937
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993
Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19
Regolamento comunale di polizia mortuaria
Convenzione con Città del Vaticano ( R.D. 16/6/1938 n.1055 )
Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra