- Cos'è
La Circolare n. 24/1993del Ministero della Sanità chiarisce che la Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, non si applica per il trasporto internazionale di ceneri o resti mortali.
Per l'introduzione in Italia di ceneri o resti mortali , l'interessato alla traslazione deve presentare apposita richiesta alla competente autorità consolare italiana presente nel Paese di provenienza che rilascerà l'autorizzazione al trasporto; il Comune di destinazione rilascia l'autorizzazione all'introduzione di ceneri o resti mortali .
Per l'estradizione dall'Italia di ceneri o resti mortali, occorre presentare istanza al Comune ove sono presenti le ceneri o resti mortali.
- Codice interno
- A500/0008/O
- Chi può richiederlo
La richiesta può essere effettuata:
- dai parenti del defunto;
- dall'Impresa di Pompe Funebri
- Documentazione rilasciata
- AUTORIZZAZIONE ALL'INTRODUZIONE O ALL'ESTRADIZIONE
- Costi e modalità di pagamento
Una marca da bollo da 16 euro sull'istanza ed un'altra marca da bollo da 16 euro per l'autorizzazione all'estradizione.
Una marca da bollo da 16 euro per l'autorizzazione all'introduzione.
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Possono essere consegnate le marche da bollo o effettuato il pagamento presso gli uffici
- Dove rivolgersi
Occorre prendere appuntamento con l'ufficiale di Stato civile.L'appuntamento può essere preso attraverso il sito comunale utilizzando il link indicato nell'aposita sezione
- Documenti da presentare
Per l'estradizione dall'Italia :
-
permesso di seppellimento rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso;
-
Estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso ;
-
Copia del verbale di avvenuta cremazione;
-
Nulla Osta per l’introduzione delle ceneri nel paese in cui sono dirette emesso dall’Autorità Consolare straniera competente per il territorio in Italia (il documento dovrà essere legalizzato in Prefettura, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali).
Trattandosi di ceneri/resti mortali, non sono previste le misure precauzionali di carattere igienico sanitario stabilite per il trasporto di cadaveri.
- Normativa di riferimento
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
Circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità punto 8.1
Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19
Regolamento comunale di polizia mortuaria