- Note interne
- Da validare da parte del Responsabile
- A chi è destinato
L'attività estrattiva è consentita previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune. L'inizio di un'attività di cava, oltre che al rilascio della detta autorizzazione, è subordinato anche alla verifica degli impatti ambientali indotti secondo le modalità ed i casi previsti dalla normativa vigente in materia di VIA - Valutazione Impatto Ambientale (LR 9/99 e s.m.i.).
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
La domanda deve essere consegnata in uno dei seguenti modi: -consegna agli sportelli dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) negli orari di apertura al pubblico - invio per posta all'indirizzo: Comune di Castel Maggiore, Settore Gestione del Territorio, Via Matteotti,10 - 40013 - Castel Maggiore - tramite PEC: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
- Documentazione rilasciata
- Autorizzazione ai sensi L.R. 17/91
- Validità documentazione rilasciata
- L'autorizzazione può avere una validità compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, che il Comune può prorogare (per un periodo non superiore ad un anno), qualora alla scadenza prevista vi sia un residuo di materiale non ancora estratto per cause documentabili.
- Costi e modalità di pagamento
Marca da bollo da € 16,00 sulla richiesta
- Tempi
Il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento, invia richiesta di parere in merito al progetto alla Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive che dispone di 60 giorni per esprimere il proprio parere. Dalla data di ricevimento del parere fornito dalla CTIAE il Comune dispone di ulteriori 60 giorni di tempo per concludere in forma espressa il procedimento, salvo sospensioni ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. . A conclusione positiva della fase istruttoria, le eventuali osservazioni e prescrizioni espresse dagli Enti di cui sopra saranno recepite nello schema di convenzione estrattiva che sarà prima oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale e poi sottoscritta dalle parti. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta. Il procedimento si conclude in 135 giorni.
- Come si raggiunge
La legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", attribuisce ai Comuni le funzioni di autorizzazione, vigilanza e controllo delle attività estrattive.
- Documenti da presentare
La procedura autorizzativa prevede che il richiedente presenti al Comune competente la domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione elencata all'art. 13 della L.R. 17/91, nonché di quella eventualmente prevista dal PIAE e dal PAE - Piano attività estrattive.
- Normativa di riferimento
• L.R. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” e smi • Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce” e smi • L.R. 7/2004 Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali e smi • articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi • LR 9/99 e smi