Alluvione del 2019 - Comune di Castel Maggiore

archivio notizie - Comune di Castel Maggiore

Alluvione del 2019

 
Alluvione del 2019

Alluvione del 2 Febbraio 2019: procedura per la seconda fase di risarcimento dei danni subiti

 

In data 3 novembre la Regione Emilia Romagna ha emesso la Determina Dirigenziale n. 3978 del 3.11.2022 “EVENTI CALAMITOSI FEBBRAIO 2019 - DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ULTERIORI MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME A SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE”, emanata a seguito dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 932 del 13 ottobre 2022.

 

I soggetti interessati dal provvedimento sono:

 - coloro che, avendo presentato la domanda di contributo per la prima fase entro il 30.09.2019, possono integrarla in caso di importo danni superiore a € 5.000,00 (soggetti privati) ed € 20.000,00 (attività economiche e produttive);

 - coloro che, avendo regolarmente presentato la segnalazione danni, possono presentare la domanda di contributo.

 

I soggetti interessati devono presentare l'integrazione o la domanda di contributo al comune, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 1° Dicembre 2022, utilizzando i moduli già utilizzati nella scorsa occasione ed è INDISPENSABILE ALLEGARE UNA PERIZIA ASSEVERATA, da redigersi a cura di un tecnico utilizzando l’apposito modulo allegato.

 

 

Informazioni sintetiche:

I soggetti interessati devono presentare l’integrazione o la domanda di contributo all’Amministrazione Comunale di riferimento entro il termine perentorio del 1° dicembre 2022, utilizzando il MODULO B (soggetti privati)  ed il MODULO C (attività economiche e produttive) già approvati con il D.P.C.D. n. 124/2019;

I soggetti privati, che integrano o presentano la domanda di contributo per un importo danni superiore a € 5.000,00, devono allegare la perizia asseverata, con costo a loro carico, da redigersi utilizzando l’apposito Modulo B1 disponibile in formato pdf o word:  
MODULO B1 in formato pdf 
MODULO B1 in formato word
nonché l’eventuale documentazione fotografica relativa ai danni subiti;

 

Massimali per i danni riguardanti i soggetti privati: 

  • l’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento- calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino all’80% del minor valore tra l’importo indicato in domanda/segnalato e l’importo indicato in perizia/della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00;
  • l’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento- calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore tra l’importo indicato in domanda/segnalato e l’importo indicato in perizia/della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00; 
  • le parti comuni di un edificio residenziale, il- contributo è concesso fino all’80% del minor valore tra l’importo indicato in domanda/segnalato e l’importo indicato in perizia/della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00, se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di € 150.000,00;
  • Massimali per i danni riguardanti le attività economiche e produttive: il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di € 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo, fatti salvi regime di aiuto applicabile e percentuali indicate nella Direttiva in allegato 2 al D.P.C.D. n. 124/2019, art. 3, c. 2.
  • La somma del contributo della c.d. “seconda fase” con eventuali indennizzi assicurativi, altri contributi, premi assicurativi, non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile;

Tutti i provvedimenti citati e la modulistica sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (1027 valutazioni)