Il decreto legislativo n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 (ed interpretato dall’ANAC con la deliberazione n. 241 del 08/03/2017), impone ai Comuni di oltre 15.000 abitanti, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre agli elementi identificativi dell’incarico ed i curricula, la situazione reddituale e patrimoniale dei “titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale”. L’articolo 14 del decreto n. 33/2013 si applica al Sindaco, ai componenti della giunta e dell’organo consigliare e prevede la pubblicazione delle seguenti informazioni: 1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 2. il curriculum; 3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 4. gli importi delle spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 7. le dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982; 8. la dichiarazione concernente le spese sostenute per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori debbono depositare:
- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenuta nell’anno precedente, concernente:
i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri
le quote di partecipazione a società
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- copia della dichiarazione dei redditi
Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono (Art.3 della legge 5 luglio 1982,n.441)