- Cos'è
Si tratta della registrazione, al registro dell'Anagrafe canina Regionale degli animali d'affezione (Cani, gatti e furetti), entro 30 gg dall'entrata in possesso dell'animale o dalla sua nascita, nel proprio comune di residenza.
- Per i Cani è sempre obbligatoria. E' necessaria l'iscrizione anche per i cani di razza inseriti nel registro ENCI.
- Per i Gatti è obbligatoria per gli animali commercializzati, appartenenti a colonie feline dopo sterilizzazione a nome del comune competente per territorio e per rilascio passaporto europeo. E' volontaria per i gatti di proprietà.
- Per i Furetti è obbligatoria per il rilascio del passaporto.
L'animale segue sempre la residenza del Proprietario, pertanto in caso di cambio di residenza all'interno dello stesso comune o in altro comune, si deve provvedere a darne comunicazione.
La comunicazione dell'animale registrato all'anagrafe canina è obbligatoria anche in caso di cessione, decesso, smarrimento e ritrovamento. Per informazioni riguardanti procedimento e modulistica si rimanda alle sezioni dedicate.
Solo all'interno della Regione Emilia Romagna, qualora il proprietario cedente abbia effettuato regolare cessione presso la propria anagrafe canina di residenza, il proprietario che acquisisce, non è necessario che esibisca nè il modulo cartaceo del passaggio di proprietà, nè il documento di identità del cedente.
- Chi può richiederlo
Personalmente il proprietario del cane, gatto o furetto o suo delegato con apposito modulo firmato ed in possesso di un documento di identità del proprietario.
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
ISCRIZIONE TRAMITE MEDICO VETERINARIO UFFICIALE O ACCREDITATO.
Il proprietario dell’animale può recarsi direttamente presso uno dei Medici Veterinari UFFICIALI o "ACCREDITATI" che procederanno direttamente all'applicazione del microchip ed all'iscrizione del cane in anagrafe.
l veterinario consegneranno tutta la documentazione al proprietario senza necessità che questo si rechi in Comune.
ISCRIZIONE TRAMITE IL COMUNE
Il nuovo proprietario (o delegato), munito dei propri documenti, deve recarsi all'URP (previo appuntamento), dove verrà fatta l'iscrizione e rilasciato il certificato di iscrizione.
Se l'animale non ha il microchip (quindi in caso di cuccioli di cane sotto i 30 gg, e gatti e furetti non ancora registrati), occorre acquistarlo presso l'URP al costo di € 3,50. Nei successivi 30 giorni il proprietario dovrà fare inserire nell'animale il microchip da un veterinario ed entro 7 giorni, dall'inserimento, dovrà essere consegnata all'URP la certificazione del veterinario che attesta l'avvenuto inserimento del microchip. L'iscrizione deve avvenire nel Comune di residenza, a meno che il proprietario non risulti residente all'estero.
In caso di passaggio di proprietà di animale già provvisto di microchip, è necessario fornire ulteriore documentazione per l'iscrizione:
- attestazione dell'applicazione del microchip
- dichiarazione di passaggio di proprietà firmata anche dal proprietario cedente
- copia del documento di identita', codice fiscale e recapito telefonico del proprietario cedente
L'inottemperanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
La L. R. n. . 27/ 2000 prevede le seguenti sanzioni amministrative:
a) mancata iscrizione entro un mese dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso: da euro 77,50 a euro 232,41;
c) mancata restituzione dell’attestazione veterinaria di avvenuto inserimento del microchip entro 30 + 7 giorni: da euro 57,65 a euro 154,44
- Documentazione rilasciata
- Certificato di iscrizione
- Costi e modalità di pagamento
L'iscrizione all'Anagrafe Canina è gratuita. Il microchip può essere acquistato presso gli uffici URP del Comune al costo di euro 3,10.
Le spese veterinarie documentate possono essere detratte dalla dichiarazione sui redditi.
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
- Bancomat presso URP
- Contanti
- PAGO PA
- Tempi
I proprietari degli animali d'affezione (Cani, gatti e furetti), devono iscriverli all'anagrafe canina, entro 30 gg dall'entrata in possesso dell'animale o dalla sua nascita, nel proprio comune di residenza.
In caso di cambio di residenza, dell'animale iscritto, i proprietari devono darne comunicazione all'anagrafe canina entro 15 giorni.
Gli allevatori sono obbligati ad avere un registro di carico e scarico degli animali. In caso di cessioni o vendite di animali devono darne comunicazione, ai Comuni di residenza degli acquirenti, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione.
- Dove rivolgersi
Sportelli URP
Per gli orari di apertura pubblico e ricevimento telefonico si rimanda alla sezione dedicata per lo sportello.
- Documenti da presentare
- Dichiarazione di passaggio di proprietà
- Documenti del proprietario nuovo e cedente
- Certificazione applicazione del microchip.
- Devono inoltre essere dichiarati ii dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo - se corto, medio o lungo -) che vengono riportati sul Registro di Iscrizione all'Anagrafe animali d'affezione insieme al codice di riconoscimento.
- Normativa di riferimento
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA"
Art. 727 del Codice Penale (sanzioni per abbandono di animali)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEGLI ANIMALI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE E LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI RITROVATI approvato con D.C. n. 37 del 28/07/2015