- Cos'è
Il decreto legislativo n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 (ed interpretato dall’ANAC con la deliberazione n. 241 del 08/03/2017), impone ai Comuni di oltre 15.000 abitanti, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre agli elementi identificativi dell’incarico ed i curricula, la situazione reddituale e patrimoniale dei “titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale”. L’articolo 14 del decreto n. 33/2013 si applica al Sindaco, ai componenti della giunta e dell’organo consigliare e prevede la pubblicazione delle seguenti informazioni: 1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 2. il curriculum; 3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 4. gli importi delle spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 7. le dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982; 8. la dichiarazione concernente le spese sostenute per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
- A chi è destinato
Al Sindaco, ai componenti della Giunta e del Consiglio.
- Tempi
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori debbono depositare:
- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenuta nell’anno precedente, concernente:
i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri
le quote di partecipazione a società
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- copia della dichiarazione dei redditi
Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono (Art.3 della legge 5 luglio 1982,n.441)
- Dove rivolgersi
Alla Segreteria e alla Presidenza del Consiglio
- Normativa di riferimento
Art.14 del D.lgs. 33/2013 ; Art.3 della legge 5 luglio 1982,n.441