- Cos'è
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Cittadini italiani e comunitari
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso". In questo caso, la comunicazione, deve essere assolta attraverso l'invio del modello informatico qui allegato.
L'art. 3 comma 3 del D.lgs. 14/3/2011, ha considerato assorbito l'obbligo di comunicazione nei casi in cui sia stato regolarmente registrato il contratto di affitto o di comodato. L'art. 5 comma 1 del D. L 13/05/2011 ha esteso tale beneficio anche ai trasferimenti immobiliari o di diritti immobiliari. Successivamente l'art. 2 del D. L. 20/06/2012 n. 79 ha previsto l'assorbimento della comunicazione anche nel caso di contratti di locazione e di comodato registrati.
Cittadini stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell'immobile deve inviare, all'Autorità di P.S. di competenza, il modello informatico, qui allegato, e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
- Codice interno
- ESTERNO
- Chi può richiederlo
L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale, intermediari nel settore immobiliare), cede ad altri, per un periodo superiore a 1 mese per i cittadini italiani e comunitari, senza limiti di permanenza per i cittadini stranieri, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
Ha l’obbligo, inoltre, di comunicare l'esatta ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
La legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
- A chi è destinato
Da inviare all'Autorità di Pubblica Sicurezza di competenza (Questura/Commissariato o nel Comune competente in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile.
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
Utilizzare il modulo qui allegato e compilarlo attentamente in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile.
Inviarlo via mail o via pec a comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it allegando i documenti richiesti.
Tali documenti devono essere completi e leggibili.
In caso non si disponga di una mail ci si può recare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura con il modulo compilato e i documenti richiesti.
- Costi e modalità di pagamento
Nessuna.
- Tempi
Entro 48 ore dalla consegna delle chiavi dell'immobile.
Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
- Documenti da presentare
le generalità del dichiarante,
le generalità dell’acquirente / conduttore,
la causale della cessione (ad esempio, locazione, comodato),
i dati del fabbricato,
l’uso a cui il fabbricato è destinato (ad esempio, abitazione, negozio).
In caso di italiani e cittadini comunitari è sufficiente il documento di identità valido.
In caso di cittadini stranieri occorrono anche gli estremi del passaporto/carta di soggiorno.
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un valido documento d'identità del dichiarante e dei documenti qui richiesti dell’acquirente / conduttore in corso di validità. (in caso di furto, smarrimento o rinnovo è necessario allegare copia della denuncia e copia della ricevuta di richiesta di duplicato o di rinnovo)
In caso di rifugiato/richiedente asilo politico
Sarà necessario allegare alla dichiarazione copia del permesso di soggiorno scaduto e copia dell'iscrizione del procedimento presso il tribunale di competenza, che attesti l'esito dell'udienza istruttoria monocratica per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
- Normativa di riferimento
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Art. 7 del D.Lgs 286/98 Testo unico sull'Immigrazione
Art. 3 comma 3 del D.lgs. 14/3/2011
Art. 5 comma 1 del D. L 13/05/2011
Art.2 del D.L. 20.6.2012 n. 79, convertito in Legge n. 131/2012
- Note
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessione di fabbricato o di ritardo nella sua presentazione, verrà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00 in base a quanto disposto all’art. 12 del decreto Legge 21 marzo 1978, n.59.