- Cos'è
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo che riguarda chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un qualsiasi soggetto.
L'art.12 D.L. n.59/78 converitio nella Legge 191/78 così recita: "Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile".
Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani)
L'art. 7 D.Lgs n.286/98 così recita: "Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
La differenza è che, nel caso di cittadino italiano e comunitario, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la dichiarazione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso l'immobile.
- Codice interno
- ESTERNO
- Chi può richiederlo
L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), dà alloggio ovvero ospita altri.
Esso e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Ha l’obbligo, inoltre, di comunicare l'esatta ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
La legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
- A chi è destinato
Da inviare all'Autorità di Pubblica Sicurezza di competenza (Questura/Commissariato o nel Comune competente in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile.
- Modalità di Attivazione
- A Domanda
- Come si richiede
Utilizzare il modulo qui allegato e compilarlo attentamente in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile.
Inviarlo via mail o via pec a comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it allegando i documenti richiesti.
Tali documenti devono essere completi e leggibili.
In caso non si disponga di una mail ci si può recare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura con il modulo compilato e i documenti richiesti.
- Costi e modalità di pagamento
Nessuna.
- Tempi
Entro 48 ore dalla consegna delle chiavi dell'immobile.
- Documenti da presentare
le generalità del dichiarante,
le generalità dell’acquirente / conduttore,
la causale della cessione (ad esempio, locazione, comodato),
i dati del fabbricato,
l’uso a cui il fabbricato è destinato (ad esempio, abitazione, negozio).
In caso di italiani e cittadini comunitari è sufficiente il documento di identità valido.
In caso di cittadini stranieri occorrono anche gli estremi del passaporto/carta di soggiorno.
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un valido documento d'identità del dichiarante e dei documenti qui richiesti dell’acquirente / conduttore in corso di validità. (in caso di furto, smarrimento o rinnovo è necessario allegare copia della denuncia e copia della ricevuta di richiesta di duplicato o di rinnovo)
- Normativa di riferimento
Art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191
Art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n° 286
- Note
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità o di ritardo nella sua presentazione, verrà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 1100,00 in base a quanto disposto all’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.