Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere iscritto in un registro speciale (Registro degli Stupefacenti) nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette.
Sul registro di carico/scarico vengono movimentati unicamente gli stupefacenti compresi nella Tabella dei Medicinali, sezioni A, B e C. (Art. 60 DPR 309/90) e nell’allegato III bis al testo unico degli stupefacenti (Ultimo aggiornamento Decreto 18 giugno 2020 G.U. 13/07/2020).