- Cos'è
L’art. 11 della legge regionale 27/2000 prevede per il proprietario di un cane iscritto all’anagrafe canina l’obbligo di comunicare, agli uffici competenti, ogni variazione riguardante la proprietà dell’animale (cessione, morte o cambio di residenza del proprietario); tale comunicazione diviene obbligatoria anche nel caso di gatti e furetti iscritti su base volontaria.
Il cambio di residenza del proprietario deve essere comunicato entro 15 giorni ai comuni interessati: ciò significa che, se il cambio di residenza si concretizza nello spostamento tra comuni della Regione Emilia-Romagna, entro il termine di 15 giorni dovranno essere avvisati entrambi i comuni. Qualora il proprietario sposti la propria residenza in una regione diversa, il termine di 15 giorni resta valido per la comunicazione al vecchio comune di residenza; la pratica di iscrizione nel nuovo comune di residenza dovrà essere effettuato nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa della nuova regione di residenza.
- Chi può richiederlo
I proprietari di animali iscritti nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione (cane, gatto o furetto) che cambiano la propria residenza o suo delegato con apposito modulo firmato ed in possesso di un documento di identità del proprietario.
L'iscrizione dell'animale nel Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento (microchip) con il quale è stato identificato
- Come si richiede
La comunicazione può essere fatta dal proprietario (o delegato) recandosi all'URP, previo appuntamento, oppure trasmettendola via mail all'indirizzo : comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it
Per gli orari di apertura pubblico e ricevimento telefonico dell'URP si rimanda alla sezione dedicata per lo sportello.
E' da allegare il nuovo certificato di residenza e la fotocopia dei documenti identificativi dell'animale d'affezione di proprietà. Va inoltre allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.
Il cambio di residenza all'interno dello stesso comune è possibile comunicarlo senza allegare il nuovo certificato di residenza, specificando nel testo sia la vecchia residenza che la nuona residenza.
- Documentazione rilasciata
- Certificato di iscrizione dell'animale d'affezione nel nuovo comune di residenza
- Costi e modalità di pagamento
In caso di mancata comunicazione di cambio di residenza, verranno applicate le sanzioni di legge previste ai sensi della L.R. 27/2000
- Tempi
Il cambio di residenza del proprietario deve essere comunicato entro 15 giorni ai comuni interessati
- Dove rivolgersi
Per informazioni è possibile contattare la segreteria generale al 0516386701
- Documenti da presentare
Nuovo certificato di residenza (si può omettere in caso di cambio di residenza all'interno dello stesso comune)
Attestato di iscrizione all'anagrafe canina
documento di identità in corso di validità (o copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari)
- Normativa di riferimento
L.R. 27/2000